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Cosa dice la legge italiana sulle rievocazioni storiche
Le rievocazioni storiche hanno una legge dello Stato dal 2024: la n. 152 del 7 ottobre, che colma un vuoto normativo durato decenni e le riconosce come componenti del patrimonio culturale immateriale. Chiede cinque anni di continuità, istituisce un elenco nazionale e finanzia il settore.
Ci sono voluti sette anni per arrivarci.
La legge del 2024
La legge 7 ottobre 2024, n. 152 disciplina le «manifestazioni di rievocazione storica» ed è pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2024.
È la risposta a un vuoto normativo ed è la prima disciplina organica della materia: fino ad allora esistevano leggi regionali e un regolamento di settore, ma non una norma nazionale.
Il principio dichiarato è duplice: la Repubblica tutela rievocazioni e rievocatori con forme di sostegno e incentivazione, nel rispetto del pluralismo e della libera espressione delle culture territoriali.
Che cosa conta come rievocazione
L'articolo 2 dà le definizioni, ed è la parte che decide chi sta dentro e chi fuori.
Una rievocazione storica è una manifestazione finalizzata a salvaguardare la memoria storica di un territorio, che comprende saperi, pratiche e prassi del periodo di riferimento e si realizza come rappresentazione scenica attraverso le arti performative.
Tre requisiti la qualificano:
- continuità — deve svolgersi da almeno cinque anni;
- veridicità storica — criteri di attendibilità e basi documentarie;
- coerenza con il territorio di riferimento.
Gli enti sono associazioni, ONG, fondazioni, APS od ONLUS, con fine statutario di conservazione della memoria storica locale.
L'elenco nazionale
La legge istituisce presso il Ministero della cultura un elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica.
L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero ed è aggiornato annualmente con i dati forniti dalle regioni. Il decreto attuativo che lo disciplina va adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
L'elenco è attribuito anche al «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», cioè con la denominazione precedente.
Il comitato e il logo
Entro tre mesi il Ministro della cultura istituisce un Comitato tecnico-scientifico, composto anche da professori universitari esperti della materia, nominati dalle regioni.
La legge autorizza inoltre un logo con la dicitura «Rievocazione storica italiana».
I soldi
La legge prevede un fondo nazionale per la rievocazione storica di 4 milioni di euro annui.
Attenzione a non confondere le cifre: il testo unificato del 2017, presentato alla Camera il 26 luglio con il titolo «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici», prevedeva un fondo da 5 milioni annui a decorrere da quell'anno. È il progetto da cui la legge del 2024 discende, ma sono due testi diversi.
Già nel 2017 il legislatore aveva definito la rievocazione come componente del patrimonio culturale italiano, richiamando gli articoli 9 e 33 della Costituzione e l'articolo 167 del TFUE. La legge 22 novembre 2017, n. 175 includeva le rievocazioni fra le attività promosse e sostenute.
Le convenzioni internazionali
La disciplina italiana si appoggia a due convenzioni.
La Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale immateriale, resa esecutiva in Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167, e la convenzione di Parigi del 20 ottobre 2005, ratificata con la legge 19 febbraio 2007, n. 19.
La prima si tenne nel 2003.
Le leggi regionali, arrivate prima
Prima dello Stato si erano mosse le regioni, e le loro norme restano in vigore.
- Lazio — la legge regionale n. 15 del 29 dicembre 2014 disciplina spettacolo dal vivo e promozione culturale; l'Albo regionale delle Rievocazioni storiche è stato istituito con delibera n. 63 del 14 febbraio 2017. Vi rientrano arte della bandiera, tiro con la balestra, musica e danza, giochi storici, palii, tornei, costume, arti militari, sport della tradizione e tradizione enogastronomica locale.
- Marche — la legge regionale 23 luglio 2018, n. 29, «Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica», ammette eventi con personaggi in abiti storici e allestimenti dedicati, oltre a ricostruzioni di usi, costumi, giochi, musiche e pietanze; chiede origini comprovate da fonti documentali e criteri di veridicità storica.
- Emilia-Romagna — la legge regionale n. 19 del 27 luglio 2007. L'associazione regionale era nata prima: il percorso cominciò nell'autunno 2004 fra Ferrara e Faenza, e l'associazione fu costituita il 5 marzo 2005 a Faenza; nel 2007 la Regione avviò l'iter legislativo di sostegno e vi partecipò con un contributo ordinario annuale.
Domande frequenti
Qual è la legge italiana sulle rievocazioni storiche?
La legge 7 ottobre 2024, n. 152, pubblicata in Gazzetta il 17 ottobre 2024: è la prima disciplina organica nazionale della materia.
Quali requisiti deve avere una rievocazione?
Continuità da almeno cinque anni, criteri di veridicità storica con basi documentarie e coerenza con il territorio.
Quanti soldi prevede?
Un fondo nazionale da 4 milioni di euro annui. Il testo unificato del 2017, da cui la legge discende, ne prevedeva 5.